Art. 4.
(Membri dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia è composta da membri effettivi, costituiti da rappresentanti delle organizzazioni e associazioni riconosciute del settore.
      2. Possono collaborare al raggiungimento degli scopi perseguiti anche rappresentanti di altre organizzazioni o associazioni esterne all'Agenzia, in qualità di membri associati.
      3. Possono essere nominati altresì membri onorari, a motivo dei servizi resi o dell'aiuto che possono arrecare.